VINO NOVELLO




La menzione può essere utilizzata solo per i vini I.G.T. e V.Q.P.R.D. e possono essere immessi al consumo dal giorno 6 novembre dell'anno di produzione delle uve e devono essere comunque imbottigliati entro il 31 dicembre dello stesso anno. Devono avere titolo alcolimetrico volumico totale minimo di almeno 11°C e residuo zuccherino non superiore a 10 g/l. Almeno il 30% deve essere ottenuto con macerazione carbonica e l'85% deve essere prodotto nella stessa annata. L'annata in etichetta è obbligatoria.

L'Esperto dei Vini
dal Sito www.massimomoretti.it

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